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STATUTO

ART. 1
(Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione sportiva dilettantistica denominata BRAINPOWER con sede in Via Zinelli Destro 17/2 nel Comune di Dolo (Ve).
2. L’associazione ha durata illimitata e utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica Brainpower”

ART. 2
(Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività in base ai principi di democrazia, associazionismo e uguaglianza di diritti.
2. L’associazione ha per oggetto la pratica e la diffusione dell’attività sportiva e agonistica dilettantistica per i portatori di handicap, compresa l’attività didattica nonché la promozione e lo svolgimento dell’attività Sportiva in genere nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.), oggi Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) alla quale l’associazione aderisce e si affilia e della quale riconosce lo Statuto e i regolamenti unitamente a quelle del CONI.
3. Le finalità che si propone sono rivolte a soggetti amputati , paraplegici, tetraplegici e ipo / non vedenti , in particolare per:
· a) Sport dilettantistico: per indirizzare quanti più soggetti con disabilità alle attività sportive in termini di terapia psico-fisica, sviluppo socio-culturale, valorizzazione della persona ed attività agonistica;
· b) promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare lo sport e le attività sociali per disabili in montagna come un importante mezzo di riabilitazione psico-fisica;
· c) organizzare corsi per l’insegnamento e la pratica di attività sportive come lo sci , l’arrampicata;
· d) Finalità di solidarietà sociale: rendere la pratica dello sci accessibile al disabile eliminando i costi di attrezzatura derivanti dalla condizione di disabilità;
· e) Organizzare eventi che promuovono la pratica sportiva del soggetto disabile;
· f) garantire ai soggetti disabili, mediante l’approccio alle attività sportive aggregative sopra indicate, un valido strumento educativo, pedagogico e terapeutico, evitando nel contempo il concretizzarsi di processi di emarginazione e di esclusione sociale;
· g) avvicinare i soggetti disabili alla conoscenza e all’approfondimento dello sport;
· h) favorire l’intervento, nell’insegnamento e nella pratica delle attività sportive, di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affidando altresì agli stessi un ruolo di sostegno e di affiancamento nell’ambito delle rispettive competenze;
· i) Attività di formazione: Realizzare corsi di base teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; nonché corsi di aggiornamento e perfezionamento, nel campo dell’affiancamento ai soggetti disabili;
· l) diffondere i contenuti dell’attività svolta mediante pubblicazioni, filmati, incontri ed ogni altra attività di tipo divulgativo.

ART. 3
(Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea (o il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
· ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
· sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
· benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Oppure : E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all’assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6
(Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
· Assemblea dei soci;
· Consiglio direttivo;
· Presidente;
· Segretario
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
· approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
· fissare l’importo della quota sociale annuale;
· determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
· approvare l’eventuale regolamento interno;
· deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
· eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
· deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente (max due).
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
· Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente;
· Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART.10
(Bilanci)
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno;
2. Entro il 31 Ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno;
3. Entro il 31 Marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 Aprile all’approvazione dell’assemblea dei soci;
4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione;
5. Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori per il relativo parere.

ART. 11
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12
(Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13
Il Segretario, di norma, redige i verbali. Attende, inoltre, alla corrispondenza e cura la tenuta del libro dei Soci.

ART. 14
(Risorse economiche)
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
4. Proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 15
(Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 18
(Consorzi /Coordinamenti)
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona / o / riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Ultimo aggiornamento Sabato 23 Ottobre 2010 05:01